Statuto della associazione "Dottor clown Rimini"

  1. Costituzione
  2. Scopi
  3. Finalità
  4. Soci all'organizzazione
  5. Diritti e doveri dei soci
  6. Patrimonio ed entrate
  7. Organi sociali dell'organizzazione
  8. Assemblea dei soci
  9. Consiglio direttivo
  10. Presidente
  11. Vicepresidente
  12. Segretario
  13. Tesoriere
  14. Bilancio
  15. Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
  16. Norme di rinvio
  17. Norme di funzionamento


Art.1 - Costituzione
E’ costituita l’associazione denominata "Dottor Clown Rimini".
1.1 - L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.2 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3 - La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4 - L’organizzazione ha sede in Via Frosinone 28, Riccione RN.
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Art.2 - Scopi
L’organizzazione senza fini di lucro opera nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art.3.

Art.3 - Finalità
3.1 - L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
- Favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli Ospedali attraverso la clownterapia.
- Fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio.
- Diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio.
- Entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore.
3.2 - In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'attività di un servizio di volontariato-clown gratuito offerto in Ospedali, Case di riposo, luoghi di pellegrinaggio e in luoghi ove vi sia sofferenza e disagio.
3.3 - Per lo svolgimento nel modo migliore delle proprie attività e vista la caratteristica di queste, l'associazione contribuirà qualora possibile alla formazione dei soci, con incontri specifici, workshop e stage di aggiornamento sulle problematiche inerenti al servizio.
3.4 - Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti potranno eventualmente solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.4 - Soci all'organizzazione
4.1 - Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4.2 - I soci dell' Organizzazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto ricognitorio e il presente statuto.
SOCI EFFETTIVI: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, impegnandosi a svolgere il proprio servizio gratuitamente ed in modo continuativo, nel rispetto dello statuto e del regolamento.
SOCI AMICI: sono coloro che non partecipano attivamente a tutte le iniziative associative, con particolare riferimento al servizio di clownterapia ed ai workshop e stage formativi.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
4.3 - La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l 'Associazione;
f) per decesso.
4.4 - L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza del socio.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.
5.2 - I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.
5.3 - I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto, del regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 6 - Fondo comune ed entrate
6.1 - Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
6.2 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
6.3 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione
Organi dell'Organizzazione sono:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
Gli organi sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.8 - Assemblea dei soci
8.1 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
8.2 - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
d) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
8.3 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
8.4 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
8.5 - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8.6 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
8.7 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora nelle riunioni fissate siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
9.2 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
9.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
9.4 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
9.5 - Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9.6 - I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
9.7 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
h) nominare delegati per incarichi specifici, anche diversi dai consiglieri ma comunque soci dell'Organizzazione, istituire gruppi a sezioni di lavoro. Tali soggetti non hanno diritto al voto deliberativo in seno al Consiglio ma possono essere invitati a partecipare alle riunioni e alle Assemblee con voto consultivo.

Art.10 - Presidente
10.1 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti.
10.2 - Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze, con facoltà di delega in favore del Tesoriere;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- determina il momento in cui iscrivere nel relativo Registro l'aspirante Socio Effettivo, a termini di regolamento.
10.3 -In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Vice Presidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assolve ai compiti di cui all'art.10.

Art. 12 - Segretario
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Tesoriere
Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
a) predispone lo schema del progetto di Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo;
b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Bilancio
14.1 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
14.2 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
14.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art.15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.16 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art.17 - Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale e/o tramite via e-mail. I soci possono richiederne copia personale.



Letto, approvato e sottoscritto